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GRAZIE
Totino Francesco
Foto di classe:
Come chiarito in diverse occasioni dal Garante, e citiamo a titolo di esempio il<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=470850>comunicatostampa del 17 dicembre 2003, "l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici o conservare ricordi dei propri figli non ha niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti,di immagini (…) raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale: il loro uso quindi è del tutto legittimo".Il tema delle riproduzioni fotografiche a scuola è molto, molto sentito, e oggetto di false interpretazioni.fugare una volta per tutte i dubbi su queste fattispecie.
Per farlo, abbiamo intervistato Giovanni Buttarelli, Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali, che ha chiarito anche altre questioni spinose per le istituzioni scolastiche.Il caso dal quale partiamo è quello delle foto di classe: molte scuole temono l'illecito,o di dover produrre un numero spropositato di richieste di consenso.Sono timori fondati?
Conferma che le scuole non devono mai richiedere il consenso?Parliamo delle scuole pubbliche?
Certamente.Le scuole private hanno fattispecie per le quali devono richiedere il consenso, ma le scuole statali, in quanto enti pubblici operanti per fini istituzionali, che sono quelli di educazione e formazione degli allievi, non hanno obblighi di richiesta di consenso. alle foto di classe, ci siamo già espressi sulla piena ammissibilità di riprese video e fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici.
Quindi i timori sono del tutto ingiustificati.Per le riprese e le foto dei genitori alle recite, alle foto di classe?
In quest'ultimo caso, forse sussiste un elemento di maggiore complessità: il concorso di un professionista che viene a scuola e di solito rivende lui stesso le foto agli alunni. Occorre che la scuola richieda garanzie di sicurezza al fotografo circa la conservazione delle fotografie? direi di no.
Il fotografo è legittimato a conservare i negativi ai sensi della legislazione sulla tutela del diritto d'autore.
Qualche situazione rilevante ai sensi della privacy può venirsi a creare nel caso in cui il fotografo pubblichi, sul sito dello studio fotografico,miniature delle foto che i clienti possono scaricare e di cui possono richiedere lo sviluppo. Ci siamo occupati di casi del genere per le fotografie di matrimoni o di cerimonie, ma se si entra in queste fattispecie il rapporto è esclusivo tra le famiglie e il fotografo e nulla ha a che fare con la scuola.Sempre sulle foto di classe, sono state date interpretazioni più caute, assimilando il ruolo del fotografo a quelli elencati dal Garante in due pronunce risalenti al dicembre del 1998.In questocaso, il ruolo del fotografo è assolutamente marginale rispetto alle attività scolastiche: si tratta di un semplice artigiano che viene per scattare delle fotografie e le offre agli studenti dietro compenso.
I capi d'istituto chiedono ragguagli sulla possibilità di pubblicare fotografie degli studenti e del personale sui giornali di istituto e sul sito Web della scuola. Come si devono comportare in questi casi? Per dare una soluzione certa, bisogna esaminare la finalità della pubblicazione di una fotografia sul giornalino o sul sito.
In linea di massima però non vi sono particolari obblighi cui sottostare: le scuole pubblicano fotografie sul giornalino e sul sito per pubblicizzare le attività dell'istituto, dare una visibilità educativa agli alunni delle classi, indicare il vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola.
In tutti questi casi, il trattamento è legittimo.
Per la pubblicazione sul sito Web, si può adottare la soluzione "creativa"di considerare il sito Web come il giornale online della scuola, con piena facoltà di pubblicazione delle foto.In questi casi, occorre registrare le testate cartacee o telematiche dell'istituto presso i locali tribunali? Non ce n'è bisogno: l'analogia tra testata telematica e cartacea resta interna alla scuola.Sono diversi i casi di Enti pubblici, Comuni e singoli uffici che costituiscono un giornalino interno con finalità informative, senza un particolare obbligo di registrazione.Passiamo ad altri casi critici per scuole: la maggior parte delle scuole sottoscrive una polizza integrativa e facoltativa a beneficio degli alunni, nel caso in cui questi si facciano male. Essendo una procedura non necessaria, c'è chi valuta come opportuna in questo caso, e solo in questo caso, la richiesta di consenso informato ai genitori…Il fatto che certi atti siano facoltativi non vuol dire affatto che non facciano parte dei compiti istituzionali della scuola. Anche in questo caso, mancano i requisiti per una richiesta di consenso.
----------------fonte ITALIASCUOLA
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